Badanti, Operatori socio sanitari e babysitter, quali sono le leggi che regolano queste professioni?
Rientrano tutti nella macro categoria degli assistenti familiari, quindi:
Il lavoro di assistente familiare rientra nella categoria del lavoro domestico alla cui normativa fa riferimento. Il codice civile (capo II, articoli 2240 a 2246) definisce genericamente quale rapporto di lavoro domestico quello avente ad oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico.
Ai sensi della legge n. 339/58 il lavoratore domestico è colui che presta la propria opera per il funzionamento della vita familiare. La prestazione lavorativa dei domestici è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, ovvero:
- deve avere continuità (non deve perciò essere occasionale);
- deve svolgersi all’interno dell’abitazione del datore di lavoro;
- può svolgersi con servizio parziale (ad ore), oppure tutti i giorni della settimana o solo alcuni.
Il lavoro domestico è regolato da un Contratto Nazionale nel quale si precisano i diritti ed i doveri sia del datore di lavoro che del lavoratore. Il Contratto Collettivo Nazionale, in vigore dall’1 marzo.
2007 fino al 28 febbraio 2011, suddivide i prestatori di lavoro domestico in quattro livelli (A, B, C, D), a ciascuna delle quali corrispondono due parametri retributivi (il superiore dei quali è definito “super”), secondo quanto previsto nell’art. 10 del CCNL.