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Domande generiche

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Badanti, Operatori socio sanitari e babysitter, come vengono gestite le ferie?

Il diritto di godere le ferie è irrinunciabile. Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, al lavoratore domestico spettano 26 giorni di ferie (intesi come tali i giorni lavorativi e non i giorni di calendario).

Se il rapporto di lavoro non supera l'anno, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Le ferie maturano anche nei periodi di assenza che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità..) e vengono sospese in caso di insorgenza di malattia. Per ogni giorno di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pari a 1/26 della normale retribuzione mensile.

Badanti, Operatori socio sanitari e babysitter, come vengono gestiti gli straordinari?

Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

  • del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
  • del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
  • del 60%, se prestato di domenica o in un giorno di festività.

Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le 40 e fino a 44 ore settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 10%.

Badanti, Operatori socio sanitari e babysitter, gli orari di lavoro

Art 15 del CCNL Può essere stabilito liberamente tra le parti, con l’osservanza di alcuni limiti massimi:

  • nel caso in cui il lavoratore sia convivente, può lavorare per un tempo massimo di 10 ore non consecutive giornaliere e per un massimo di 54 ore settimanali;
  • nel caso in cui il lavoratore non sia convivente, può lavorare per un tempo massimo di 8 ore non consecutive giornaliere e comunque per un totale massimo di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o su 6 giorni.

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.

È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

Una babysitter, una badante, un operatore socio sanitario hanno un periodo di prova una volta assunti?

Si, (Art. 13 CCNL)

I lavoratori domestici sono soggetti a un periodo di prova retribuito:

  • 8 giorni per i profili A, A super, B, B super, C, C super;
  • 30 giorni per i profili D, D super.

I giorni da conteggiare sono quelli di lavoro effettivo: sono quindi da escludere dal conteggio le festività, i permessi e la malattia. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, salvo il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione maturata.

Il lavoratore in prova è infatti parificato ai lavoratori assunti in via definitiva e deve essere regolarmente retribuito. Al termine del periodo di prova, se non è intervenuta alcuna volontà di interrompere il rapporto lavorativo, questo si intende perfezionato a tutti gli effetti.

Quali sono i doveri del datore di lavoro che assume una badante, un operatore socio sanitario o una babysitter?

Il datore di lavoro che intende assumere alle proprie dipendenze un lavoratore straniero, oltre alle ordinarie comunicazioni all’INPS, all’INAIL ed ai Centri per l’impiego, è tenuto a:

Rilasciare al lavoratore, entro 30 giorni dalla data di assunzione, una lettera di assunzione, firmata da ambo le parti, nella quale siano specificati:

  • data di inizio del rapporto di lavoro
  • durata del periodo di prova (se previsto)
  • esistenza o meno della convivenza (totale o parziale)
  • Residenza del lavoratore
  • categoria
  • orario giornaliero di lavoro
  • eventuale divisa (fornita dal datore di lavoro)
  • riposo settimanale in aggiunta alla domenica
  • periodo di ferie
  • eventuali spostamenti per villeggiatura o altro
  • indicazione dello spazio dove il lavoratore può riporre i propri effetti personali.
  • Il datore di lavoro, una volta assunto il lavoratore domestico extracomunitario in possesso del nulla osta al lavoro o di un permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa

deve:

  • assicurare una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale;
  • garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
  • dimostrare di possedere un reddito di importo almeno il doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere (il datore di lavoro che
  • in caso di grave malattia o handicap avesse bisogno per se o per un proprio familiare è esentato dall’obbligo di dare certificazione della propria situazione economica);
  • assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
  • impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
  • impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Badanti, Operatori socio sanitari e babysitter, quali sono le leggi che regolano queste professioni?

Rientrano tutti nella macro categoria degli assistenti familiari, quindi:

Il lavoro di assistente familiare rientra nella categoria del lavoro domestico alla cui normativa fa riferimento. Il codice civile (capo II, articoli 2240 a 2246) definisce genericamente quale rapporto di lavoro domestico quello avente ad oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico.

Ai sensi della legge n. 339/58 il lavoratore domestico è colui che presta la propria opera per il funzionamento della vita familiare. La prestazione lavorativa dei domestici è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, ovvero:

  • deve avere continuità (non deve perciò essere occasionale);
  • deve svolgersi all’interno dell’abitazione del datore di lavoro;
  • può svolgersi con servizio parziale (ad ore), oppure tutti i giorni della settimana o solo alcuni.

Il lavoro domestico è regolato da un Contratto Nazionale nel quale si precisano i diritti ed i doveri sia del datore di lavoro che del lavoratore. Il Contratto Collettivo Nazionale, in vigore dall’1 marzo.

2007 fino al 28 febbraio 2011, suddivide i prestatori di lavoro domestico in quattro livelli (A, B, C, D), a ciascuna delle quali corrispondono due parametri retributivi (il superiore dei quali è definito “super”), secondo quanto previsto nell’art. 10 del CCNL.

Per assumere una badante/babysitter quali documenti occorrono?

Elenco documenti lavoratore:

  • carta d’identità o altro documento equivalente, non scaduta, ed eventuali diplomi o attestazioni professionali specifiche
  • tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria Locale;
  • codice fiscale che dovrà essere comunicato all’Inps;
  • permesso di soggiorno che consente attività lavorativa (per i lavoratori extracomunitari).
  • Possibilmente certificato carichi pendenti o casellario giudiziale (non obbligatorio).

Elenco documenti del datore di lavoro:

  • copia carta d’identità
  • copia codice fiscale

Il datore di lavoro deve firmare in originale:

  • lettera di assunzione
  • Modulo Q
  • Comunicazione on line dato modello LD09

Comunicare la presenza del lavoratorepresso la propria abitazione all’Anagrafe del Comunedi residenza entro 20 giorni.

Modulo “Comunicazione cessione di fabbricato” alla Questura in caso di lavoratore convivente extracomunitario.

Comunicare entro 5 giorni allo Sportello Unico per l’Immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro.

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